IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999,  n.  1,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  che  ha  disposto  la  costituzione  di
Sviluppo Italia s.p.a.,  societa'  a  capitale  interamente  pubblico
successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
investimenti  e  lo  sviluppo  di  impresa  Spa»,  di  seguito  anche
«Invitalia»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  del  citato  decreto
legislativo n. 1 del 1999, che prevede che con  apposite  convenzioni
sono  disciplinati  i  rapporti  con   le   amministrazioni   statali
interessate e Invitalia, utili per la realizzazione  delle  attivita'
proprie della medesima e di quelle, strumentali al  perseguimento  di
finalita' pubbliche, che le  predette  amministrazioni  ritengano  di
affidare,  anche  con  l'apporto  di  propri  fondi,  alla   medesima
societa'; 
  Visto altresi' che il medesimo art. 1, comma 5, del citato  decreto
legislativo n. 1 del 1999  dispone  che  il  contenuto  minimo  delle
convenzioni e' stabilito con direttiva del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie
locali; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  6
agosto 1999, emanata ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5,  del  citato
decreto legislativo n. 1 del 1999, che ha definito i contenuti minimi
degli atti convenzionali con Invitalia; 
  Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai
sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico  definisce,  con
apposite direttive, le  priorita'  e  gli  obiettivi  della  societa'
Invitalia e approva le linee generali di organizzazione  interna,  il
documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali  aggiornamenti
e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto
e che prevede altresi' che con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico  sono  individuati  gli  atti  di  gestione   ordinaria   e
straordinaria della societa'  e  delle  sue  controllate  dirette  ed
indirette che, ai fini della loro efficacia e validita',  necessitano
della preventiva approvazione ministeriale; 
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che ha dettato
specifiche     disposizioni     in     materia      di      incentivi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art.
45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,  prevedendo  inoltre
che ad  Invitalia  venga  affidato  il  compito  di  provvedere  alla
selezione ed erogazione  delle  agevolazioni,  anche  finanziarie,  e
all'assistenza; 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
ha dettato nuove disposizioni in  materia  di  semplificazione  degli
strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa, e
ha assegnato ad Invitalia le relative  funzioni  di  gestione,  sulla
base delle  direttive  e  sotto  la  vigilanza  del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88,  che
individua, tra  l'altro,  Invitalia  come  soggetto  attuatore  degli
interventi previsti nei Contratti istituzionali di sviluppo; 
  Visto l'art. 55-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  che
consente alle amministrazioni centrali dello Stato  di  avvalersi  di
Invitalia, mediante apposite  convenzioni,  per  tutte  le  attivita'
economiche, finanziarie e tecniche - comprese quelle di progettazione
in materia di lavori pubblici - al fine di  rafforzare  e  accelerare
l'attuazione degli interventi per la coesione  territoriale,  nonche'
in qualita' di centrale di committenza; 
  Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
ha  dettato  nuove  disposizioni  in  materia  di   riconversione   e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa  e
ha previsto che per la definizione e  l'attuazione  degli  interventi
del Progetto di  riconversione  e  riqualificazione  industriale,  il
Ministero dello sviluppo economico si avvale di Invitalia; 
  Vista la lettera f-bis) del comma 2 dell'art. 10 del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, con  cui  si  prevede  che  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri si possa avvalere di Invitalia per  rafforzare
l'attuazione della politica di coesione, per garantire la  tempestiva
attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali,  nonche'
per dare esecuzione alle determinazioni assunte in caso di inerzia  o
inadempimento delle amministrazioni responsabili degli interventi per
lo sviluppo e la  coesione  territoriale,  ai  sensi  rispettivamente
dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 6,  comma  6,  del  citato  decreto
legislativo n. 88 del 2011; 
  Visto l'art. 10, comma 14-bis del citato  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, il  quale  prevede  che  Invitalia  possa  assumere  le
funzioni dirette di autorita' di gestione e di soggetto  responsabile
per l'attuazione di programmi ed interventi speciali; 
  Visto l'art. 67  del  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio 17 dicembre 2013, n. 1303 che ha dettato,  per  il  periodo
2014-2020, norme specifiche in materia  di  forme  di  sovvenzioni  e
assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la
pesca; 
  Visto l'art. 33  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n.  164,
che  indica  Invitalia  come  soggetto  attuatore  del  programma  di
risanamento ambientale e rigenerazione urbana del sito  di  rilevante
interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio; 
  Considerato   che,   alla   luce   delle   disposizioni   normative
soprarichiamate,  Invitalia  si  configura  quale  ente   strumentale
dell'amministrazione centrale  dello  Stato  per  l'attuazione  delle
politiche  pubbliche  per  lo  sviluppo  d'impresa  e   il   sostegno
all'apparato produttivo, attraverso lo svolgimento  di  attivita'  ad
essa  affidate  dalle  amministrazioni  statali  ovvero  direttamente
individuate dal legislatore; 
  Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante  il
Codice dei contratti pubblici; 
  Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 50 del  2016,  che
detta  principi  comuni  in  materia  di  esclusione  dall'ambito  di
applicazione del medesimo decreto per concessioni, appalti pubblici e
accordi tra enti e  amministrazioni  aggiudicatrici  nell'ambito  del
settore pubblico, stabilendo altresi' le condizioni necessarie per la
configurazione  di  un  soggetto  quale   organismo   in   house   di
un'amministrazione pubblica; 
  Visto l'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.
175, recante testo unico in  materia  di  societa'  a  partecipazione
pubblica, ai sensi del quale le disposizioni del medesimo decreto non
si applicano, salva espressa previsione, alle societa' quotate,  come
definite dall'art. 2, comma 1, lettera p) del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 38, comma 1 del decreto legislativo n.  50  del  2016,
che  iscrive  di  diritto  Invitalia   nell'elenco   delle   stazioni
appaltanti qualificate; 
  Visto l'art. 7-ter del decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, in forza  del  quale,
per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere
la crescita economica e accelerare la realizzazione degli  interventi
delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione  territoriale,
nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  e  di   quelle   comunque
successivamente attribuite, puo' stipulare apposite  convenzioni  con
le societa' in house delle amministrazioni  dello  Stato  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente; 
  Visti gli articoli 12 e 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  che
consentono alle amministrazioni pubbliche di stipulare accordi per lo
svolgimento di attivita' di interesse generale; 
  Visto il comma 6 dell'art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, che  prevede  che
con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta
del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita   la   Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, e  successive  modificazioni,  sia  aggiornato  il  contenuto
minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'art.  2  del  decreto
legislativo n. 1 del 1999, e successive modificazioni; 
  Vista la nota del 12 marzo 2018 con la  quale  il  Ministero  dello
sviluppo economico ha chiesto all'Autorita' nazionale  anticorruzione
di iscrivere, anche in nome e per conto delle  altre  amministrazioni
centrali dello Stato, Invitalia s.p.a. nell'elenco  di  cui  all'art.
192 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Vista la nota del  27  aprile  2018  con  la  quale  il  presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, in riferimento  alla  citata
richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ha sottolineato che
il  potere  di  incidere  sulle  nomine  degli  organi  di  Invitalia
costituisce una condizione necessaria  per  la  configurabilita'  del
controllo congiunto da parte del Ministero dello sviluppo economico e
delle altre amministrazioni dello Stato  interessate  e  che,  a  tal
fine, puo' prevedersi, ad esempio, la  necessita'  di  una  decisione
adottata dal Consiglio dei ministri in cui confluisca l'intesa  o  la
concertazione fra il Ministero dello sviluppo economico  e  le  altre
amministrazioni dello Stato interessate; 
  Visto il decreto del 4 maggio 2018, in corso di registrazione,  con
il quale il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto, ai sensi
dell'art. 1,  comma  460  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
all'aggiornamento del decreto in data  18  settembre  2007,  relativo
all'individuazione   degli   atti    dell'Agenzia    da    sottoporre
all'approvazione ministeriale, tenendo conto del mutato  contesto  di
riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di
assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle
amministrazioni statali committenti; 
  Considerato  che  per  Invitalia  ricorrono  tutte  le   condizioni
previste dal comma 1 del  citato  art.  5,  atteso  che  la  societa'
medesima, oltre  ad  essere  partecipata  al  100%  dallo  Stato,  e'
assoggettata, ai sensi del decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n.
1 e dell'art. 1, commi da 460 a 464 della legge del 27 dicembre 2006,
n. 296, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo  economico,
che lo esercita congiuntamente con  le  altre  amministrazioni  dello
Stato,  e  che  la  stessa  societa',   per   espressa   disposizione
statutaria, e'  obbligata  ad  effettuare  oltre  l'80%  del  proprio
fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle
amministrazioni dello Stato; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 10 maggio 2018; 
  Su proposta del Ministro dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
            Convenzioni in qualita' di soggetto in house 
 
  1. Invitalia puo'  stipulare  convenzioni  con  le  amministrazioni
dello Stato per lo svolgimento di attivita',  anche  di  supporto  ed
assistenza tecnica, rientranti nell'ambito  delle  funzioni  ad  essa
assegnate dalle disposizioni vigenti,  in  qualita'  di  soggetto  in
house avente i requisiti di cui all'art. 5, commi 1, 2,  7  e  8  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Ai sensi dell'art. 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.
243, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 18,  Invitalia  puo'
stipulare  convenzioni,  in  qualita'  di  soggetto  in  house,   con
l'Agenzia per la coesione territoriale. 
  3. Gli atti di convenzione di cui ai commi 1 e 2 si  conformano  ai
principi  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',  parita'   di
trattamento,  trasparenza,  proporzionalita',   pubblicita',   tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica e hanno il seguente  contenuto
minimo: 
  a) indicazione dell'impegno della societa' Invitalia ad operare nel
perseguimento  degli  obiettivi  dell'atto  convenzionale  in   pieno
rispetto  dei  criteri  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',
parita' di trattamento, trasparenza,  proporzionalita',  pubblicita',
tutela dell'ambiente ed efficienza energetica: 
  b)  indicazione  di  Invitalia  quale  soggetto  in   house   delle
amministrazioni dello Stato; 
  c) richiamo della clausola statutaria di Invitalia che  obbliga  la
societa' medesima ad effettuare oltre  l'80%  del  proprio  fatturato
attraverso  lo  svolgimento  di  compiti  ad  essa   affidati   dalle
amministrazioni dello Stato; 
  d)  indicazione  dell'avvenuta  verifica  annuale,  da  parte   del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  dell'effettiva  realizzazione
della  percentuale  di  fatturato  citata  alla  lettera  c),   quale
condizione prevista dall'art. 5, comma  1,  lettera  b)  del  decreto
legislativo del 18 aprile 2016, n. 50; 
  e)  indicazione  dell'avvenuta  preventiva  valutazione,  da  parte
dell'amministrazione   contraente,   della    congruita'    economica
dell'offerta del soggetto in house Invitalia, secondo quanto previsto
dall'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  f) i termini di validita' temporale entro i  quali  la  convenzione
dispiega i propri effetti giuridici; 
  g) specificazione dell'oggetto dell'atto convenzionale,  articolato
in piani di attivita'; 
  h)  indicazione  del  corrispettivo  previsto  per  le  prestazioni
economiche svolte nell'ambito della convenzione, calcolato  al  netto
di IVA, ove  dovuta,  che  deve  coprire  tutti  i  costi  diretti  e
indiretti sostenuti da Invitalia  per  le  attivita'  previste  dalla
convenzione; 
  i) le modalita' per il pagamento di tale corrispettivo in  modo  da
assicurare  tempistiche  di  pagamento   coerenti   con   l'effettivo
svolgimento delle attivita', nel rispetto della normativa vigente; 
  j) i termini e le  modalita'  di  rendicontazione,  prevedendo  che
siano  riconosciuti  i  costi  effettivamente  sostenuti  e   pagati,
comprensivi di una quota di costi generali, ovvero i  costi  standard
definiti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera c)  del  regolamento
CE 1303/2013; 
  k)  definizione,  nel  caso   di   convenzioni   aventi   validita'
pluriennale, di un cronoprogramma di massima della spesa prevista per
annualita',   calcolata   al   netto   dell'IVA,   nell'ambito    del
corrispettivo complessivo stabilito, unitamente  alle  corrispondenti
modalita' di pagamento; 
  l) eventuali disposizioni relative alle modalita' di  utilizzo  del
personale dell'amministrazione o degli enti  vigilati,  ovvero  della
societa'   nell'attuazione   delle   prescrizioni   contenute   nella
convenzione; 
  m)  definizione  degli  strumenti  per  condurre   l'attivita'   di
controllo sul regolare  svolgimento  delle  attivita'  oggetto  della
convenzione e sui costi sostenuti; 
  n) rinvio espresso a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  o) previsione relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base  a  quanto
previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della  legge  6  novembre
2012, n. 190; 
  p) indicazione degli strumenti di  risoluzione  delle  controversie
con indicazione della relativa sede; 
  q) previsione dell'impegno da parte dell'amministrazione contraente
di trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo  economico  un
resoconto  sullo  stato  di   attuazione   della   convenzione,   con
indicazione delle somme erogate  e  di  quelle  da  erogare  e  delle
ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio  sull'andamento
delle attivita' di Invitalia; 
  r) indicazione dell'intervenuta autorizzazione alla  stipula  della
convenzione da parte del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi
del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018.